Green pass per bar e ristoranti: tutte le regole

Come si controlla il green pass dei clienti, a chi spetta la verifica e chi sono gli esentati: le regole sull’obbligo di Certificazione Verde dal 6 agosto.

Da venerdì 6 agosto scatta l’obbligo di esibire il green pass Covid o un tampone negativo nelle ultime 48 ore per sedersi al chiuso in un bar o ristorante. Ci sono poi una serie di indicazioni per la corretta applicazione della norma contenuta nell’Articolo 3 del Decreto Covid 105/2021, in particolare sul controllo da parte degli esercenti e dei gestori dei servizi e delle attività coinvolte, nonché sulle sanzioni e sulle regole per i dipendenti (che, lo sottolineiamo subito, non hanno obbligo di green pass). Vediamo tutto.

Ambito di applicazione

La nuova restrizione si applica esclusivamente al servizio al tavolo all’interno dei locali di bar, ristoranti, pub, gelaterie, birrerie (servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso). Restano libere le consumazioni al bancone, anche al chiuso, e quelle ai tavoli che si trovano all’aperto. Resta inteso che nelle eventuali zona gialle, arancioni o rosse, si applicano le ulteriori restrizioni previste dalla collocazione cromatica. E che in tutti i casi nei locali continuano ad applicarsi i protocolli anti Covid (mascherine, distanziamento e via dicendo). Ci sono solo due eccezioni all’obbligo di green pass:

  • soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale: in pratica, i bambini fino a 12 anni di età,
  • soggetti esentati dalla certificazione Covid sulla base di certificazione medica.

Controllo Green Pass e sanzioni

Come fa l’esercente a verificare che il cliente abbia il green pass? Il testo del nuovo decreto apporta delle modifiche alla precedente normativa di riferimento, così da inserirvi le nuove attività con obbligo di green pass, e nello stesso articolo rimanda ad un DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che individui le specifiche tecniche per verificare con modalità digitale la validità della Certificazione Verde Covid-19, assicurando la protezione dei dati personali contenuti (nella norma originaria era il DPCM con le direttive sul green pass e le indicazioni sulla App VerificaC19), lasciando nel frattempo il libero ricorso al certificato cartaceo.

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I titolari e i gestori dei locali sono tenuti a verificare che l’accesso nei propri locali avvenga secondo le regole appena esposte (green pass). Le violazioni possono essere punite con una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se la violazione viene ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio può essere chiuso da uno a dieci giorni.

Articolo di:”www.pmi.it”